Una coreografia è tutelabile con il diritto d'autore?

Siamo un gruppo hip-hop e per i nostri brani creiamo anche alcune coreografie originali. Stiamo valutando di mettere su un canale YouTube con i video dei nostri brani in cui mostrare le nostre coreografie. C'è un modo per tutelarle?

RISPOSTA:
L'articolo 2 della legge italiana sul diritto d'autore (l. 633/41) al punto 3 cita espressamente le opere coreografiche e pantomimiche tra le tipologie di opere creative tutelate dal diritto d'autore. Unica condizione richiesta dalla legge è che di queste opere “sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti”. Per “fissazione” possiamo quindi intendere sia la trascrizione e descrizione effettuata per iscritto (ad esempio con formule testuali, disegni, schemi, simboli), sia più semplicemente la registrazione di un video in cui si veda chiaramente la sequenza dei passi e delle figure della coreografia. Una volta effettuata la fissazione, se l'opera ha un minimo di originalità e creatività, risulta automaticamente coperta da un pieno diritto d'autore, che dura fino a 70 anni dalla morte di tutti i suoi autori. Per maggiore sicurezza (ovvero per prevenire pretese da parte di terzi sulla paternità dell'opera), è consigliabile apporre una data certa sulla fissazione con i modi che abbiamo più volte descritto in questa rubrica (vedi ad esempio qui).

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puntata n. 42 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" per il sito Rockit.it. Vedi fonte originaria
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